Art. 5.

      1. Al Ministro della salute compete l'esercizio del controllo sui centri di sperimentazione genetica pubblici e privati in particolare al fine di verificare che le sperimentazioni non siano finalizzate alla clonazione umana.
      2. Il Ministro della salute ogni sei mesi presenta una relazione al Parlamento sui controlli esercitati al fine di cui al comma 1, nonché sullo stato degli studi nel settore della sperimentazione genetica.
      3. Il Ministro della salute, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta una relazione al Parlamento sul numero degli embrioni criocongelati e sullo stato di conservazione degli stessi.